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STATUTO ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA
Art. 1 - Denominazione e Sede
-
E’ costituita in
Caerano di San Marco (TV) all’indirizzo del Presidente del
Consiglio Direttivo nominato pro tempore (attualmente in Via
Mazzini, 8) , la Associazione sportiva dilettantistica, ai sensi
degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata
“PALLACANESTRO CAERANO”.
Art. 2 - Scopo
1
L’Associazione è
apolitica e non ha scopo di lucro.
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti,
anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale.
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Essa ha per finalità
lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla
pratica della pallacanestro intesa come mezzo di formazione
psicofisica e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni
forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di
attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la
pratica della pallacanestro. Per il migliore raggiungimento
degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere
l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di
impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della
pallacanestro nonché lo svolgimento di attività didattica per
l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento
della pratica sportiva della pallacanestro.
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L’Associazione è
altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura,
dall’elettività e gratuità delle cariche associative e delle
prestazioni fornite dagli Associati e dall’obbligatorietà del
bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni
volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento
delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
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L’Associazione
accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle
direttive imposte dalla legge, dal CONI e a tutte le
disposizioni statutarie della Federazione Italiana Pallacanestro
(FIP) e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti
disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa
dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le
autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di
carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività
sportiva.
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Costituiscono quindi
parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e
dei Regolamenti Federali nella parte relativa all’organizzazione
o alla gestione delle Società affiliate.
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L’Associazione si
impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri
atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro
rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.
Art. 3 – Durata
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La durata
dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta
solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli Associati.
Art. 4 – Domanda di ammissione Soci
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Sono Soci tutti
coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione
alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia
temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai
diritti derivanti.
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Possono far parte
dell’Associazione, in qualità di Soci solo le persone fisiche
che ne facciano richiesta e che siano dotati di una
irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
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Tutti coloro i quali
intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una
domanda su apposito modulo.
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La validità della
qualità di Socio efficacemente conseguita all’atto di
presentazione della domanda di ammissione è subordinata
all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio
Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro
la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale.
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In caso di domande
di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno
essere controfirmate dall’esercente la potestà dei genitori. Il
genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a
tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde
verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.
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La quota associativa
non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Art. 5 – Diritti dei Soci
-
Tutti i Soci
maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di
partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell’elettorato
attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito
dal Socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il
raggiungimento della maggiore età.
Art. 6 – Decadenza dei Soci
-
I Soci cessano di
appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
·
dimissione volontaria;
·
morosità protrattasi per
oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota
associativa;
·
radiazione deliberata
dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo,
pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute
disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua
condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
-
Il provvedimento di
radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere
ratificato dall’Assemblea ordinaria. Nel corso di tale
Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio
interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato
ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione
rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.
-
L’Associato radiato
non può essere più ammesso.
Art. 7 – Organi
-
Gli organi sociali
sono:
·
l’Assemblea generale dei
Soci;
·
il Presidente;
·
il Consiglio Direttivo.
Art. 8 – Assemblea
-
L’Assemblea generale
dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è
convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è
regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità
egli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente
adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti
o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione previsto
dalla legge.
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La convocazione
dell’Assemblea deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo
almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio.
L’Assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio
Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta
richiesta motivata con proposizione dell’ordine del giorno da
almeno un decimo degli Associati in regola con il pagamento
delle quote associative all’atto della richiesta. In tal caso la
convocazione è atto dovuto del Consiglio Direttivo.
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L’Assemblea dovrà
essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque,
in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli
Associati.
Art. 9 – Diritti di partecipazione
-
Potranno prendere
parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione
i soli Soci in regola con il versamento della quota annua.
Avranno diritto di voto solo gli Associati maggiorenni.
-
Ogni Socio può
rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più
di un Associato.
Art. 10 – Compiti dell’Assemblea –
Deliberazioni
-
Spetta all’Assemblea
deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali
dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei
Regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi e su
tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della
stessa che non rientrino nella competenza dell’Assemblea
straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo
esame.
-
Le deliberazioni
dell’Assemblea in Prima Convocazione sono prese a maggioranza di
voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli
Associati. In Seconda Convocazione la deliberazione è valida
qualunque sia il numero degli intervenuti e le delibere sono
assunte con la maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di
approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.
-
Per modificare
l’atto costitutivo e lo Statuto in Prima Convocazione occorre la
presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti; in Seconda
Convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero
degli intervenuti e le delibere sono assunte con la maggioranza
dei presenti.
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Per deliberare lo
scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio
occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno degli
Associati.
Art. 11 - Convocazione – Procedure
Assembleari
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La convocazione
dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima
mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione.
Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il
giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie
da trattare.
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L’Assemblea
straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con
la modalità di cui al precedente comma .
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Le Assemblee sono
presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di
sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente
intervenute all’Assemblea e designata dalla maggioranza dei
presenti.
-
L’Assemblea nomina
un segretario e, se necessario, due scrutatori.
-
L’assistenza del
segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia
redatto da un notaio.
-
Il Presidente dirige
e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine
delle votazioni.
-
Di ogni Assemblea si
dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della
stessa, dal Segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia
dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli
Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio
Direttivo a garantire la massima diffusione.
Art. 12 – Consiglio Direttivo
-
Il Consiglio
Direttivo è l’organo amministrativo della Associazione. Esso è
composto da almeno tre membri eletti dall’Assemblea tra i Soci.
Il Consiglio Direttivo una volta eletto nomina tra i propri
membri il Presidente, il Vicepresidente e/o Dirigente
responsabile, ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Il
Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi
componenti sono rieleggibili. Tutti gli incarichi si intendono a
titolo gratuito. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono
prese a maggioranza e con la presenza di almeno la metà dei
Consiglieri. In caso di parità il voto del Presidente vale
doppio.
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Possono ricoprire
cariche social i soli Soci in regola con il pagamento delle
quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche
sociali in altre Società ed Associazioni sportive
dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina sportiva
dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in
giudicato con delitti non colposi e non siano stati assoggettati
da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive
Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per
periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
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Le deliberazioni del
Consiglio,per la loro validità, devono risultare da un verbale
sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
Lo steso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati
con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo
atte a garantirne la massima diffusione.
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I componenti del
Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente
delle decisioni assunte dall’Associazione e in caso siano
colpiti da provvedimenti disciplinari dagli Organi della
Federazione Pallacanestro superiori a 90 giorni, decadono dalla
carica e per il periodo dell’inibizione non possono ricoprire
cariche sociali.
Art. 13 – Dimissioni
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Se per qualsiasi
ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno
o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione
dell’Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno
in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
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Il Consiglio
Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora
per dimissioni o per qualsiasi altra casa venga a perdere la
maggioranza dei suoi componenti.
Art. 14 – Convocazione del Consiglio
Direttivo
-
Il Consiglio
Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga
necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due
Consiglieri, senza formalità.
Art. 15 – Compiti del Consiglio Direttivo
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Sono compiti del
Consiglio Direttivo:
a)
deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
b)
deliberare su argomenti di carattere economico e finanziario,
compresa la stipula di contratti di sponsorizzazione;
c)
redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da
sottoporre all’Assemblea;
d)
fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire
almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria
qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci;
e)
redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi
all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
degli Associati;
f)
adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora
si dovessero rendere necessari;
g)
attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione
delle decisioni dell’Assemblea dei Soci.
Art. 16 – Il Presidente
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Il Presidente ha la
legale rappresentanza della Associazione.
Art. 17 – Il Vicepresidente e/o Dirigente
Responsabile
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In caso di assenza o
impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono
svolte dal Vicepresidente e/o Dirigente Responsabile. In tali
casi la rappresentanza della Associazione viene assunta dal
Vicepresidente e/o dal Dirigente Responsabile.
Art. 18 – Il Segretario
-
Il Segretario dà
esecuzione alle deliberazioni del Presidente del Consiglio
Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla
corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione
dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili
nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo
mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 19 – Il rendiconto
-
Il Consiglio
Direttivo redige il rendiconto economico finanziario
dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre
all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve
informare circa la situazione economico-finanziaria
dell’Associazione, con separata indicazione dell’eventuale
attività commerciale posta in essere accanto all’attività
istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di
accompagnamento.
-
Il rendiconto deve
essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed
economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del
principio della trasparenza nei confronti degli Associati.
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Copia del rendiconto
deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati, in uno
con la convocazione dell’Assemblea che ha all’ordine del giorno
l’approvazione.
Art. 20 – Anno sociale
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L’esercizio sociale
ha durata di un anno, con inizio il giorno 01 Agosto …… e
termine il 31 luglio dell’anno successivo.
Art. 21 – Patrimonio
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I mezzi finanziari
sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente
dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni,
da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività
organizzate dall’Associazione.
Art. 22 – Libri sociali
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Costituiscono libri
sociali obbligatori dell’Associazione:
a)
il libro Soci;
b)
il libro verbale delle Assemblee;
c)
il libro verbali del Consiglio Direttivo.
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I libri sociali,
rilegati e con pagine numerate progressivamente, devono essere
conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro
tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il
Segretario.
Art. 23 – Clausola compromissoria
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Le controversie
derivanti dalla attività sportiva nascenti tra l’Associazione e
i Soci, ovvero tra i Soci medesimi saranno devolute alla
competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale costituito ai
sensi dell’art. 44 dello Statuto FIP, che tutti i Soci si
obbligano ad accettare.
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L’Associazione ed i
suoi Soci si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale
irritale la risoluzione di controversie tra essi insorte, che
siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che
non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia
federali ovvero nella competenza del Giudice Amministrativo, ai
sensi dell’art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile,
sempre che trattasi di controversie per le quali la Legge non
escluda la compromettibilità in arbitri.
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I modi, i termini e
la procedura arbitrale sono fissati dal Regolamento di Giustizia
FIP, garantendo che le parti concorrano in maniera paritaria
alla nomina degli arbitri o che gli stessi siano nominati da un
terzo imparziale.
Art. 24 – Scioglimento
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Lo scioglimento
dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci,
convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in
prima che in seconda convocazione, di almeno ¾ dei Soci
esprimenti il loro voto personale, con esclusione delle deleghe.
Così pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da
parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento
dell’Associazione deve essere presentata da almeno ¾ dei Soci
con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
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In caso di
scioglimento dell’Associazione, la delibera Assembleare deve
prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di
procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali
residui attivi, fatta salva la diversa destinazione di legge:
a)
a fini di pubblica utilità sportiva stabiliti da FIP secondo
le direttive del CONI
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In caso di revoca o
di mancato rinnovo dell’affiliazione e di scioglimento,
rispondono in solido tra loro il Presidente e i membri del
Consiglio Direttivo della Società, delle obbligazioni assunte
dalla Società verso FIP ed suoi Organi, verso le Società e i
terzi affiliati o tesserati.
Art. 25 – Norma di rinvio
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Per quanto non
espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le
norme di legge, le norme e le direttive del CONI nonché le
disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei Regolamenti
della Federazione Italiana Pallacanestro, cui l’Associazione è
affiliata.
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